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SERVIZI ALLA COMUNITA'

Via I Maggio, 3 - 01100 Viterbo
Tel. 0761/229115 - fax 0761/227271 - E-mail: segreteria@cnaupav.it
Responsabile di categoria: Luca Fanelli
Presidente: Gianfranco Bugiotti
Presidenza: Bruni, Domenico Maceroni, Massimo Ragonesi, Paolo Ranieri e Federico Salvatori
Direttivo: Marco Angeletti, Danilo Bianchi, Quirino Boselli, Renato Monti e Roberto Paiella
Presidente: – settore meccanici Antonio Pasquini
Presidenza: – settore lavanderie Liliana Ciorba, Annarita Cecchinato, Agostina Sanetti, Annarita Fiordi Ponti, Patrizia Cevolo, Micaela Toma
Servizi

Con l'ultima riforma dello statuto della Cna, l'associazione italiana riparatori auto, le tintolavanderie e le imprese di pulizia sono confluite dentro un'unica Unione: Cna Servizi alla Comunità. Entriamo nello specifico.

L'Aira (Associazione italiana riparatori auto) rappresenta solo nella Tuscia oltre 600 imprese che rientrano nelle categorie dei meccanici, gommisti, elettrauto e carrozzieri. Lo scopo dell'associazione è quello di tutelarne gli interessi a livello legislativo, fornendo inoltre ogni servizio necessario all'accesso alla professione.

Oggi il lavoro svolto dalle imprese del settore deve essere certificato in base alla legge 122 del 5 febbraio 1992, che indica le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina appunto l'attività di autoriparazione.

In un momento in cui la tecnologia sta facendo gradualmente scomparire la concezione classica dell'autoriparatore, l'Aira si sta battendo per l'istituzione di una nuova e più moderna figura professionale, quella dell'autronico, che dovrà intervenire direttamente sulle centraline dei veicoli. Corsi teorici e pratici di specializzazione e aggiornamento sono stati già effettuati direttamente nelle officine, per stare al passo con l'evoluzione delle tecniche. Dal 1° gennaio del 2004, infatti, in base alla normativa Monti, la vendita di auto e ricambi sarà liberalizzata e le case automobilistiche dovranno mettere quindi a disposizione di tutti il proprio know-how, chiave d'accesso alle centraline delle auto compresa, attualmente in possesso esclusivamente delle officine autorizzate dalla casa madre. In tale prospettiva, avrà buon mercato solo chi si farà trovare professionalmente preparato.

Il mondo delle tintolavanderie, invece, è stata rivoluzionato da un nuovo strumento legislativo. E' una legge quadro che, per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, introduce la necessità di una specifica autorizzazione amministrativa subordinata al possesso di determinati requisiti professionali. L'attività professionale di tintolavanderia, secondo la nuova legge, comprende trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché gli oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di qualsiasi fibra.

La nuova legge assegna alla Conferenza per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome il compito di stabilire i criteri generali per la disciplina concernente il regime autorizzativo per l' avvio e l' esercizio dell' attività, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

Le Regioni dovranno poi stabilire norme per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, anche attraverso la disciplina di fasce orarie di apertura al pubblico e la previsione di pubblicità delle tariffe.

Inoltre, dovranno prevedere criteri di massima per i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto e i tempi di adeguamento per le imprese attualmente in esercizio. E' previsto la designazione di un responsabile tecnico, che svolga la propria attività nella sede indicata e che sia in possesso di specifica idoneità professionale.

Quest' ultima é comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti: frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore per un periodo di due anni, con previsione di periodi formativi presso imprese del settore; possesso di attestato di qualifica professionale in materia attinente l'attività, integrato con un periodo di inserimento di almeno un anno presso un'impresa del settore da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato (deve trattarsi di un'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa); possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività; periodo di lavoro presso imprese del settore non inferiore a: 1 anno più il periodo di apprendistato (della durata prevista dalla contrattazione collettiva) oppure a 2 anni in qualità di titolare, socio lavoratore o collaboratore familiare o, ancora, a 3 anni anche non consecutivi, ma compresi nell'arco di cinque anni, come lavoratore subordinato. I contenuti dei corsi di qualificazione saranno stabiliti dalle Regioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con posteggio.
Se sono svolti servizi di raccolta e recapito dei capi in forma itinerante, deve esistere una sede fissa dove si effettuino almeno in parte le lavorazioni e il relativo indirizzo deve essere obbligatoriamente riportato sui documenti fiscali.
Affrontato dalla legge l'aspetto dei danni ai prodotti.
Le imprese non sono tenute a rispondere dei danni conseguenti a indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative a denominazioni, composizione e criteri di manutenzione riportati nelle etichette dei prodotti tessili trattati, fermo restando l'obbligo di prestare la necessaria diligenza nell'esecuzione della prestazione. Inoltre, le Regioni, d'intesa con le Camere di Commercio, devono promuovere la costituzione (laddove non già previste) di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie fra le tintolavanderie ed i consumatori. Le sanzioni, da definire con apposito atto, saranno sia pecuniarie che accessorie con possibilità di sospensione o revoca del titolo autorizzativo.


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