 |
 |
| Via I Maggio, 3 - 01100
Viterbo |
| Tel. 0761/229115 - fax
0761/227271 - E-mail: segreteria@cnaupav.it |
| Responsabile di categoria:
Luca Fanelli |
| Presidente: Gianfranco Bugiotti |
| Presidenza:
Bruni, Domenico Maceroni, Massimo Ragonesi, Paolo Ranieri e Federico Salvatori |
| Direttivo:
Marco Angeletti, Danilo Bianchi, Quirino Boselli, Renato Monti e Roberto Paiella |
| Presidente: – settore meccanici Antonio Pasquini |
| Presidente:
– settore lavanderie Valentino Bacocco |
| Presidenza:
– settore lavanderie Liliana Ciorba, Annarita Cecchinato, Agostina Sanetti, Annarita Fiordi Ponti, Patrizia Cevolo, Micaela Toma |
|
|  |
 |
|
Con l'ultima riforma dello statuto della
Cna, l'associazione italiana riparatori auto, le tintolavanderie e
le imprese di pulizia sono confluite dentro un'unica Unione: Cna Servizi
alla Comunità. Entriamo nello specifico.
L'Aira (Associazione italiana riparatori
auto) rappresenta solo nella Tuscia oltre 600 imprese che
rientrano nelle categorie dei meccanici, gommisti, elettrauto e
carrozzieri. Lo scopo dell'associazione è quello di tutelarne
gli interessi a livello legislativo, fornendo inoltre ogni servizio
necessario all'accesso alla professione.
Oggi il lavoro svolto dalle imprese del settore deve essere certificato
in base alla legge 122 del 5 febbraio 1992, che indica le
disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale
e disciplina appunto l'attività di autoriparazione.
In un momento in cui la tecnologia sta facendo gradualmente scomparire
la concezione classica dell'autoriparatore, l'Aira si sta battendo
per l'istituzione di una nuova e più moderna figura professionale,
quella dell'autronico, che dovrà intervenire direttamente
sulle centraline dei veicoli. Corsi teorici e pratici di specializzazione
e aggiornamento sono stati già effettuati direttamente nelle
officine, per stare al passo con l'evoluzione delle tecniche. Dal
1° gennaio del 2004, infatti, in base alla normativa Monti,
la vendita di auto e ricambi sarà liberalizzata e le case
automobilistiche dovranno mettere quindi a disposizione di tutti
il proprio know-how, chiave d'accesso alle centraline delle auto
compresa, attualmente in possesso esclusivamente delle officine
autorizzate dalla casa madre. In tale prospettiva, avrà buon
mercato solo chi si farà trovare professionalmente preparato. Il mondo delle tintolavanderie, invece,
è stata rivoluzionato da un nuovo strumento legislativo.
E' una legge quadro che, per lo svolgimento dell'attività
imprenditoriale, introduce la necessità di una specifica
autorizzazione amministrativa subordinata al possesso di determinati
requisiti professionali. L'attività professionale di tintolavanderia,
secondo la nuova legge, comprende trattamenti di lavanderia, pulitura
chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria,
di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento,
di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria
e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché
ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento,
nonché gli oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di
qualsiasi fibra.
La nuova legge assegna alla Conferenza per i rapporti Stato-Regioni
e Province autonome il compito di stabilire i criteri generali per
la disciplina concernente il regime autorizzativo per l' avvio e
l' esercizio dell' attività, nel rispetto dei principi di
autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti
amministrativi.
Le Regioni dovranno poi stabilire norme per favorire lo sviluppo
economico e professionale del settore, anche attraverso la disciplina
di fasce orarie di apertura al pubblico e la previsione di pubblicità
delle tariffe.
Inoltre, dovranno prevedere criteri di massima per i requisiti di
sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi
di trasporto e i tempi di adeguamento per le imprese attualmente
in esercizio. E' previsto la designazione di un responsabile tecnico,
che svolga la propria attività nella sede indicata e che
sia in possesso di specifica idoneità professionale.
Quest' ultima é comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti:
frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della
durata di almeno 1.200 ore per un periodo di due anni, con previsione
di periodi formativi presso imprese del settore; possesso di attestato
di qualifica professionale in materia attinente l'attività,
integrato con un periodo di inserimento di almeno un anno presso
un'impresa del settore da effettuarsi nell'arco di tre anni dal
conseguimento dell'attestato (deve trattarsi di un'attività
qualificata di collaborazione tecnica continuativa); possesso di
diploma di maturità tecnica o professionale o di livello
post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
periodo di lavoro presso imprese del settore non inferiore a: 1
anno più il periodo di apprendistato (della durata prevista
dalla contrattazione collettiva) oppure a 2 anni in qualità
di titolare, socio lavoratore o collaboratore familiare o, ancora,
a 3 anni anche non consecutivi, ma compresi nell'arco di cinque
anni, come lavoratore subordinato. I contenuti dei corsi di qualificazione
saranno stabiliti dalle Regioni. Non è ammesso lo svolgimento
dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con
posteggio.
Se sono svolti servizi di raccolta e recapito dei capi in forma
itinerante, deve esistere una sede fissa dove si effettuino almeno
in parte le lavorazioni e il relativo indirizzo deve essere obbligatoriamente
riportato sui documenti fiscali.
Affrontato dalla legge l'aspetto dei danni ai prodotti. Le imprese
non sono tenute a rispondere dei danni conseguenti a indicazioni
inesatte, ingannevoli o non veritiere relative a denominazioni,
composizione e criteri di manutenzione riportati nelle etichette
dei prodotti tessili trattati, fermo restando l'obbligo di prestare
la necessaria diligenza nell'esecuzione della prestazione. Inoltre,
le Regioni, d'intesa con le Camere di Commercio, devono promuovere
la costituzione (laddove non già previste) di commissioni
arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie fra
le tintolavanderie ed i consumatori. Le sanzioni, da definire con
apposito atto, saranno sia pecuniarie che accessorie con possibilità
di sospensione o revoca del titolo autorizzativo.
 |
 |
| INFORMAZIONI DI INTERESSE PER
IL SETTORE |
|  |
 |
|
|